Incidono scopo dell’acquisto, durata, possesso e frequenza delle transazioni
Negli stessi giorni in cui la bozza di legge delega della riforma fiscale prendeva forma, comprendendo anche l’arte, per la sua valenza sociale, tra i beni oggetto di modifica della tassazione – dall’Iva ridotta al capital gain –, la Corte di Cassazione ha fornito alcune linee guida utili sulla disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti con esclusione dei casi in cui è assente l’intento speculativo e cioè la cessione dei beni ricevuti in successione o la donazione. Con l’ordinanza n. 6874 dell’8 marzo sul ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, la Corte ha ritenuto tassabili le plusvalenze realizzate da un contribuente in base ad una serie di elementi quali: «l’alienazione di opere di artisti di rilievo, la cadenza regolare negli anni e per importi notevoli, le interviste dove lo stesso contribuente si qualificava come mercante d’arte». Alle conclusioni la Corte è giunta elencando, più in generale, gli elementi utili a distinguere i concetti di collezionista, di speculatore occasionale e di mercante d’arte. Concetti necessari – secondo la Cassazione – a delineare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dalle vendite di beni da collezione effettuate da privati.
Dal Sole 24 ore del 18/3/2023
