Il collegio sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni ha rapporti, diretti e autonomi, con il soggetto incaricato della revisione legale.
Lo scambio di informazioni tra collegio e revisore è infatti richiesto sia per le società quotate (artciolo150 del Tuf), sia per le non quotate (articolo 2409-septies del Codice civile). Nell’assolvimento dei propri compiti, sindaci e revisori sono dunque chiamati a stabilire e coltivare, lungo l’intera durata dei loro mandati, una relazione virtuosa da cui può dipendere in qualche misura il buon esito delle rispettive attività.
Dal Sole 24 ore del 3/2/2023
