Messaggi infragruppo sono fisiologici se non ci sono condotte obbligate

La sentenza n. 4093/22 della Cgt Lombardia torna sull’esterovestizione. E decide su un’ordinanza di rinvio della Cassazione, finalizzata a valutare la corrispondenza via mail tra una società italiana e la propria consociata lussemburghese.

Oggetto del contendere è l’esterovestizione della società lussemburghese Lux proprietaria di un brand di rilevanza internazionale. La società estera, risultava controllata da una subholding anch’essa lussemburghese, posseduta da una holding italiana.

I giudici, muovendo dalla sentenza di Cassazione n. 33235/2018, ricordano che il criterio è quello della sede effettiva ovvero di individuazione del luogo ove in concreto si svolgono le attività amministrative e direzione dell’ente. Tenendo conto che in caso di controllata estera e controllante italiana, il criterio non può coincidere con la mera individuazione del luogo da cui partono gli impulsi decisionali o le direttive amministrative, dovendosi verificare che la società estera non sia una costruzione di mero artificio.

Dal Sole 24 ore del 18/1/2023

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