Vecchi interpelli e circolari delineano i vantaggi della trasformazione

Il cambio di forma societaria deve avvenire entro il 30 settembre 2023

Non costituisce reddito tassato né la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili posseduti da oltre cinque anni da parte di società semplice (precedentemente oggetto di trasformazione agevolata), né la successiva distribuzione del ricavato della cessione ai propri soci: è quanto confermato dall’agenzia delle Entrate con gli interpelli 689 e 691 del 2021.

Un tema tornato d’attualità con la legge di Bilancio 2023, che ripropone la trasformazione agevolata in società semplice per le società commerciali, tra cui quelle di gestione immobiliare. Le agevolazioni fiscali previste per l’assegnazione o cessione di beni ai soci (nello specifico, beni immobili diversi da quelli strumentali e beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali all’attività d’impresa), vengono estese anche alle società commerciali – Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa – aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni, a condizione che si trasformino, entro il 30 settembre 2023, in società semplici.

Da un punto di vista civilistico, l’operazione si inquadra in una trasformazione eterogenea regressiva da società commerciale in società semplice. Il che comporta:

a) la perdita della qualifica di imprenditore commerciale;

b) la fuoriuscita dei beni sociali dalla “sfera d’impresa”, risultando questi ultimi destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa (Cassazione 30228/2018).

Dal Sole 24 ore del 9/1/2023

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