Il principio 3 fa salvo il potere di contestare la natura simulata della delibera
Il Codice civile non preclude la distribuzione differita o frazionata dell’utile
Nel principio di diritto 3/2022 dello scorso dicembre l’agenzia delle Entrate supera la rigida interpretazione resa nella risposta a interpello 454/2022 sul regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori (articolo 1, comma 1006 della legge di Bilancio 2018).
Premesso che nelle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge al momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili, il principio fa però salvo il potere dell’amministrazione di contestare la natura simulata della delibera o la sua riqualificazione in base agli scopi concretamente perseguiti.
Dal Sole 24 ore del 6/1/2023
